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sembra che scaricare non sia reato


Leviathan

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quindi nisba...ma boia cane ma se ascolto la radio e mi registro una casetta? é reato anke quello?....booo....

ps bella la pubblicità del chinò

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Adesso però io ho una domanda che magari mi può rispondere solo uno che studia legge: il reato è stato commesso prima della nuova legge e quindi è stato giudicato con la legge vecchia. Allora perchè i politici che si sono fatti le leggi per salvarsi le chiappe vengono giudicati con le leggi nuove appena approvate da loro e non con quelle vecchie che risalgono a quando hannocommesso il reato?

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in linea di massima se una legge nuova prevede dei benefici per il "condannato" questi ne gode anche se ha commesso il reato prima

 

ad esempio sono condannato a 10 anni di reclusione esce una nuova legge che pone al massimo 5 anni per quel reato io ne faccio al massimo 5....

 

 

mi par

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  • 1 mese dopo...
Ospite Flying_Wings

x rispondere a fabiomania nel thread chiuso xk off topic nella sezione simulatori dico: caro fabio se almeno avessi avuto la pena di leggere l'articolo k hai postato ti saresti accorto k elenca ESATTAMENTE ciò k ho detto io, invece eri troppo occupato a contraddirmi. l'ho sempre detto k bisogna pensare prima di parlare...

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x rispondere a fabiomania nel thread chiuso xk off topic nella sezione simulatori dico: caro fabio se almeno avessi avuto la pena di leggere l'articolo k hai postato ti saresti accorto k elenca ESATTAMENTE ciò k ho detto io, invece eri troppo occupato a contraddirmi. l'ho sempre detto k bisogna pensare prima di parlare...

Non credo proprio che dica quello che tu intendevi dire.

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Scusate, leggo solo ora la discussione.

 

Bisogna leggere la sentenza e le sue motivazioni, per capire in che termini sta la questione.

A quanto sembra, la corte non ha ritenuto sussistenti le fattispecie penali (perchè prima occorreva lo scopo di lucro per perseguite penalmente chi scaricava file protetti da diritti di autore) e ha assolto gli imputati.

 

Oggi la normativa è diversa, è più severa e prescinde dallo scopo di lucro.

Per cui la sentenza in questione non fa testo.

 

Quanto alle leggi, in Italia vige il principio dell'irretroattività della Legge Penale, insieme a quello del Favor Rei.

 

In altre parole (e si badi bene, solo nel campo penale) nessuna legge può avere conseguenze penali retroattive (nemmeno se lo specifica chiaramente: è proprio proibito dalla Costituzione). Si applica quindi la normativa in vigore nel momento in cui fu commesso il fatto.

 

C'è una sola eccezione: se una nuova legge (parliamo sempre e solo di penale) prevede un trattamento più vantaggioso, allora si applicherà la nuova legge (principio del Favor Rei: a vantaggio del colpevole).

 

La cosa è logica e sensata e condivisibile: non è giusto che io venga punito per aver fatto qualcosa che, nel momento in cui l'ho fatta, non era prevista come reato.

Se fra dieci anni fumare la sigaretta sarà reato, non è mica giusto perseguire e condannare tutti quelli che hanno fumato negli ultimi dieci anni.

 

E' però anche giusto che se oggi commetto qualcosa che è previsto come reato, e fra qualche anno quel comportamento viene ritenuto lecito, io non venga perseguito.

 

Un esempio pratico: prima l'adulterio era considerato reato. La donna che tradiva il suo uomo finiva in galera (si badi bene... solo la donna!). Poi la società ha ritenuto che questo comportamento può anche essere moralmente discutibile, ma non è penalmente perseguibile.

E pertanto il reato è stato abolito. I processi in corso sono stati annullati e chi era stato condannato si è visto la pena cancellata.

 

Allo stesso modo, se una nuova legge prevede che un reato debba essere punito con una pena più lieve, si applicherà la nuova legge anche a chi ha commesso il reato quando era in vigore la legge più severa.

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Mettiamo un pò di ordine :D

 

Allora, i due studenti sono stati assolti perchè avevano commesso il fatto nel '99, quando cioè il download era punito solo se effettuato per "scopo di lucro".

 

Nel concetto di "scopro di lucro" non rientra il semplice risparmio di spesa (cioè il fatto che io scaricando, comunque, risparmio quello che avrei speso se avessi acquistato il software/disco).

 

Urbani ha modificato la disciplina, sostituendo al requisito dello "scopo di lucro", quello di "profitto".

 

Nel "profitto" rientra ANCHE il c.d. "risparmio di spesa", quindi, salvo qualche imprevista interpretazione della Cassazione (magari volta ad evitare di colpire i casi di più lieve rilevanza), chi scarica (anche per solo uso personale) dopo la legge Urbani, commette un reato.

 

Ai due studenti sono state applicate le norme vecchie, perchè l'art. 2 del codice penale (che contiene il principio del "favor rei") impone di applicare al colpevole la legge ad egli più favorevole tra quella in vigore al momento del fatto e quella in vigore al momento della condanna.

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scusa.. ma in poche parole!! siu può scaricare si o no???

No. Se poi vuoi seguire il consiglio di FlyingWings, fai pure... nel 99,9% dei casi non succede nulla, ma un PM particolarmente zelante potrebbe farti notificare un bel decreto penale di condanna.

Modificato da Capaneo
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Ospite Flying_Wings

primo: non lo può fare xk non può interpretare le leggi come vuole e qui non ci piove punto.

 

secondo: SEMMAI dovrebbe accadere una cosa talmente anticostituzionale accadrebbe solo x i pesci grossi dove il guadagno x lo stato sarebbe grande e non sui singoli privati, cmq questo è una cosa k stando alla LEGGE non potrà accadere mai fink non la modifikino a abroghino e punto ank qui.

 

@capaneo: hai almeno provato a dare un okkiata al link k ho postato? no xk da quello k continui a dire mi sembra k non sia cambiato nulla.mah!

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@capaneo: hai almeno provato a dare un okkiata al link k ho postato? no xk da quello k continui a dire mi sembra k non sia cambiato nulla.mah!

Si ho letto il link e confermo quello che ho detto prima, per il semplice motivo che la modifica ha riguardato solo le fattispecie punite con pena detentiva e non quelle punite con pena pecuniaria.

 

Oggi come oggi, se usi un peer2peer commetti un reato e, anche se non succede mai nulla al privato, un PM zelante potrebbe pure chiedere l'emissione del decreto penale di condanna.

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Ospite Flying_Wings

cito wikipedia:

 

<<Nel dibattito durante la conversione del decreto, la posizione più intransigente nel chiedere la modifica dell'inciso "per trarne profitto" e il ripristino dell'espressione "per scopo di lucro", si produsse al Senato essenzialmente da un ridotto, ma molto combattivo, numero di parlamentari, guidato dal senatore dei Verdi Fiorello Cortiana.

 

Gli stessi parlamentari che avevano difeso gli emendamenti li riproposero in forma di "Petizione" ed il "popolo della rete" contribui a realizzare le sottoscrizioni. Grazie anche a questa iniziativa il 31 marzo 2005 fu approvata la legge n. 43 che ripristinava lo scopo di lucro in luogo del trarne profitto ed inserì due commi (a-bis e uno dopo la lettera f), nell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore, che, pur lasciando queste violazioni nel campo penale, eliminano la "detenzione" e riducono la sanzione pecuniaria.

 

Attualmente rimane ancora in vigore la lettera a) comma 2 dell'articolo 171-ter che prevede il carcere da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 15.000 euro per chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, ma poiché non è esplicitamente indicato, come in altre parti della legge, l'azione di immettere in reti tematiche è possibile che ciò non sia contemplato. Sarà la giurisprudenza, prima o poi, se nel frattempo non cambia la legge, a dirci qualcosa nel merito.

 

Nell'attuale legislatura, la XV, il senatore Fiorello Cortiana non è stato rieletto, quindi il testimone di questa battaglia passa ai Deputati della Rosa nel Pugno che hanno messo la decriminalizzazione del p2p al punto 13 della convention di Fiuggi approvata il 25 settembre del 2005.>>

 

come specificato la sanzione sia pecuniaria k penale riguardo solo lo scopo di lucro.

spero di aver posto fine a questo dilemma inutile visto k ci sono milioni di utenti k scaricano nel mondo "abusivamente" secondo alcuni e sempre ci saranno xk lo stesso emule è LEGALE mentre il passato winmx è stato kiuso ank se vi posso postare dei link con i quali lo si può far resuscitare ank se non conviene xk ci sono poki utenti.

see you later guys.

Modificato da Flying_Wings
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"inserì due commi (a-bis e uno dopo la lettera f), nell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore, che, pur lasciando queste violazioni nel campo penale, eliminano la "detenzione" e riducono la sanzione pecuniaria."

Occhio:

 

"PUR LASCIANDO QUESTE VIOLAZIONI NEL CAMPO PENALE, ELIMINANO LA DETENZIONE..."

 

Quindi sbagli quando dici:

 

"come specificato la sanzione sia pecuniaria k penale riguardo solo lo scopo di lucro"

 

E sbagli due volte:

 

Innanzitutto, infatti, la sanzione pecuniaria E' penale.

 

(Per la cronaca, le sanzioni penali si dividono in detentive e pecuniarie. Quelle detentive sono la reclusione e l'arresto, mentre quelle pecuniarie sono la multa e l'ammenda.

I reati si dividono in "delitti" e "contravvenzioni". I delitti sono puniti con reclusione e/o multa, mentre le contravvenzioni sono punite con arresto e/o ammenda.)

 

Nel nostro caso, poi (e qui c'è il tuo secondo errore) l'uso del peer2peer è punito (a PRESCINDERE DALLO SCOPO DI LUCRO) dall'art. 171 comma primo lettera a)bis della legge sul diritto d'autore (che è rimasto COME URBANI LO HA SCRITTO E NON E' STATO MODIFICATO) con la MULTA (questo significa che è un reato e, per l'appunto, un delitto).

 

Tra le altre cose, l'art. 174bis della stessa legge prevede una ulteriore sanzione amministrativa (a prescindere, quindi, dalla rilevanza penale del fatto) commisurata al prezzo di mercato dell'opera piratata e alle copie che il reo ha messo in circolazione.

 

In conclusione, se Tizio, oggi, usa emule, commette sia un illecito penale (art. 171 comma primo a)bis) sia un illecito amministrativo (art. 174bis) e rischia, per quanto concerne l'aspetto penale, l'emissione di un decreto penale di condanna (strumento tipico che si usa quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria).

 

Questo decreto viene emesso de plano dal GiP, su richiesta del PM, e può essere opposto dall'imputato entro 15 giorni dalla notifica. In caso di opposizione si fa un normalissimo processo penale. Se non ti opponi, paghi la pena pecuniaria e passa la paura.

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