Vai al contenuto

Devildic

Membri
  • Numero contenuti

    72
  • Iscritto il

  • Ultima visita

Risposte pubblicato da Devildic

  1. A distanza di qualche anno, più o meno nella stessa zona, ecco che capita un fatto di cronaca nera che coinvolge due membri dell'Arma dei Carabinieri; a quanto pare in una caserma remota nella campagna presso Rovigo un appuntato dall'impeccabile stato di servizio avrebbe sparato,per motivi ancora ignoti, al comandante ed ad una sfortunata donna presente al momento del fatto. E' immediato ripensare all'analogo episodio ricordato nelle pagine precedenti di questo Topic, anche perchè questi episodi cominciano a ripetersi con una certa frequenza in questa zona.

    Non ci sono,per il momento, elementi che facciano pensare alla presenza di una quarta persona in caserma al momento del fatto,anche se indagini minuziose sarebbero in corso.

    Che ci sia una mano unica per questi due episodi, così simili fra loro?

    Si!

    s è trattato di duplice omicidio / suicidio l'appuntato ha ucciso il comandante e sua moglie e poi si è sparato,

    come giustamente hai detto si comincia a sentire sempre più spesso parlare di questa scia di sangue troppo a lungo tenuta nel silenzio!

  2. guarda che non è necessario che la dichiarazione di Petersberg sia citata , una volta ratificato un trattato E' vincolante , tra l'altro la dichiarazione è superata perchè inclusa nel trattato di Amsterdam ,che a sua volta è superato dal trattato di Lisbona ;senza contare che le leggi interne degli stati membri già vietano l uso di FF.OO straniere sul proprio territorio , l' Italia NON fa eccezione

    Per quanto ho letto la dichiarazione di Petersberg parla di forze di Difesa mentre il trattato di Velsen Parla esclusivamente di Forze di Polizia ad ordinamento militare che fanno parte delle forze di sicurezza o dell'ordine.

     

    poi se leggeste quelle che postate vedreste che non è vero che eurogendfor è legibus solutus :

    Ti sbagli di nuovo ! io l'ho letta la dichiarazione di Velsen e inoltre non mi risulta abbia mai scritto che sono sopra la legge anche se gli art.21 e 22 e secondariamte il 28 e 29 me lo fanno pensare visto che di tali immunità/privilegi non si sono mai visti applicati ad una forza di Polizia!!

    Se poi ti riferisci al post n.37 ho ben evidenziato che "il fare tutto" era riferito alla tipologia di compiti da svolgere dell'art.4

     

    ps tornando in Topic ho il presentimento che eurogendfor sia nato anche per dare una base giuridica per opporsi alla smilitarizzazione dei corpi militari di polizia , non a caso i cc ne sono entusiasti promotori

    Qui appoggio i tuoi sospetti

  3. Scusa ho commesso un'errore, tu hai postato il link alla dichiarazione di Petersberg, pensavo invece fosse il trattato di Velsen ovvero quello che istituisce l'Eurgendfor,

    Quello che hai postato tu difatti non è indicato nemmeno tra i documenti in premessa del trattato di Velsen che riporto integralmente:

     

    Trattato di Velsen del 18 ottobre 2007

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    TRATTATO

    Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese,

    la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,

    per l'istituzione della Forza di Gendarmeria Europea

    EUROGENDFOR

    Il Regno di Spagna,

    la Repubblica Francese,

    la Repubblica Italiana,

    il Regno dei Paesi Bassi

    e

    la Repubblica Portoghese,

    qui di seguito denominati le "Parti",

    Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre

    2004;

    Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;

    Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;

    Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze,

    firmato a Londra 1119 giugno 1951;

    Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio

    2001;

    Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a

    Helsinki il 1° agosto 1975;

    Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale

    militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali

    e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro

    della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del

    Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e

    civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale

    contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;

    AI fine di contribuire allo sviluppo dell'Identita' Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare

    la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;

    concordano

    quanto segue:

    Capo 1

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Scopo

    1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea

    operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da

    elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i

    compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.

    2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agii obiettivi, allo statuto,

    alle modalita' organizzative e all'operativita' della Forza di Gendarmeria Europea, qui di

    seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.

    Articolo 2

    Principi

    Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocita'

    e di ripartizione dei costi.

    Articolo 3 Definizioni

    Ai fini del presente Trattato, l'espressione:

    a) EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:

    i) dal QG permanente;

    ii) dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di

    autorita';

    b) QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e

    proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente,

    nonche' il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;

    c) PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto

    militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di

    personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del

    QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;

    d) FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle

    Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione,

    successivamente al trasferimento di autorita', ed un numero limitato di altro

    personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;

    e) QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area di

    operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando e

    del controllo della missione;

    f) PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri

    delle Forze EGF;

    g) CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale che

    governa EUROGENDFOR;

    h) COMANDANTE EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG

    permanente e, ove previsto, delle Forze EGF;

    i) COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando di

    una missione EGF;

    j) STATO D'ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;

    k) STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio e' situato il QG permanente;

    l) STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o

    transitano;

    m) STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non e' Parte al presente Trattato ma

    partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;

    n) FAMILIARE indica:

    i) il coniuge di un membro del personale del QG permanente;

    ii) qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del

    personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, a

    condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi

    registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e

    conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato

    ospitante;

    iii) i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del

    convivente ai sensi del punto ii);

    iv) i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o

    del convivente ai sensi del punto li).

    Capo II

    Missioni, ingaggio e schieramento

    Articolo 4

    Missioni e compiti

    1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni

    condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere

    in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il

    rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.

    2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita'

    civile o del comando militare.

    3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di:

    a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;

    b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali

    nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indagine

    penale;

    c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle

    frontiere e attivita' generale d'intelligence;

    d) svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i

    colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti;

    e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;

    f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;

    g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

    Articolo 5

    Inquadramento delle missioni

    EUROGENDFOR potra' essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delle

    Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

    (OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre

    organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

    Articolo 6

    Condizioni di ingaggio e di schieramento

    1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta

    dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato

    per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e

    l'organizzazione richiedente.

    2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto

    la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul

    territorio delle altre Parti.

    3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati

    da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del

    posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del

    presente Trattato.

    Capo III

    Aspetti giuridici ed istituzionali

    Articolo 7

    CIMIN

    1. Il CIMIN e' composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle

    Parti. La scelta dei rappresentanti e' di competenza nazionale. I particolari relativi alla

    composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno

    definiti dal regolamento che dovra' essere adottato dallo stesso.

    2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimita'. 3. I

    compiti generali del CIMIN sono i seguenti:

    a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento

    strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove

    opportuno, con gli Stati contribuenti;

    b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;

    c) approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche' il criterio di rotazione

    per le posizioni chiave in seno al QG permanente;

    d) nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della

    presidenza;

    e) sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;

    f) approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal

    Comandante EGF;

    g) adottare le decisioni concernenti:

    i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;

    ii) la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;

    iii) le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o

    altri;

    h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta

    dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una

    coalizione specifica;

    i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti

    organizzazioni internazionali, in particolare:

    i) la designazione del Comandante della Forza EGF;

    ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando;

    j) approvare la struttura del QG della Forza;

    k) garantire la direzione e la valutazione delle attivita' di EUROGENDFOR in caso di

    schieramento;

    l) stabilire la necessita' di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12,

    comma 3.

    4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG

    permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il

    bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.

    5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:

    a) valuta la conformita' ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattato, ai sensi

    dell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione;

    b) decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di' EUROGENDFOR,

    secondo quanto previsto dall'articolo 43;

    c) decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo

    quanto previsto dall'articolo 44.

    6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso

    adottato. Articolo 8 Comandante EGF Il Comandante EGF svolgera' i seguenti compiti

    principali:

    a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;

    b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN;

    c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo

    conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del

    corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od

    operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;

    d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a

    garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture

    e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorita'

    dello Stato ospitante;

    e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno

    finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;

    f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.

    Articolo 9

    Capacita' giuridica

    1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei

    suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita' giuridica di

    stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra' conseguentemente,

    se necessario, comparire in giudizio.

    2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara' rappresentata dal

    Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad

    agire per suo conto.

    3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia

    autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui

    EUROGENDFOR e' chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato.

    In tal caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.

    Capo IV

    Infrastrutture del QG permanente

    Articolo 10

    Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante

    1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le

    infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture

    sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.

    2. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure opportune necessarie a garantire la

    disponibilita' dei servizi richiesti, in particolare l'elettricita', l'acqua, il gas naturale, i

    servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al

    QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno

    ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorita' delle

    Parti.

    Articolo 11

    Permesso di accesso

    Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovra' autorizzare gli

    addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione,

    ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura del

    QG permanente, a condizione che tali attivita' non costituiscano un ostacolo alle normali

    operazioni e alla sicurezza.

    Capo V

    Tutela delle informazioni

    Articolo 12

    Tutela delle informazioni

    1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale

    riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.

    2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi

    internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la

    tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa

    trasmessi.

    3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni

    internazionali sara' regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati,

    firmati ed approvati dalle Parti.

    Capo VI

    Disposizioni in materia di personale

    Articolo 13

    Osservanza delle leggi in vigore

    Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi

    in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di

    EUROGENDFOR non svolgera' attivita' incompatibili con lo spirito del presente Trattato

    durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

    Articolo 14

    Ingresso e soggiorno

    Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalita' giuridiche

    relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari

    non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli

    stranieri.

    Articolo 15

    Aspetti medici e legali in caso di decesso

    1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita' dello Stato ospitante o

    dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento

    giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine e' autorizzato a

    presenziare all'autopsia.

    2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il

    trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di

    trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

    Articolo 16

    Uniformi e armi

    1. Il personale di EUROGENDFOR indossera' la propria uniforme, secondo i rispettivi

    regolamenti nazionali. II Comandante EGF potra', ove opportuno, stabilire procedure

    specifiche.

    2. Il personale di EUROGENDFOR puo' detenere, portare e trasportare armi, munizioni,

    altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli

    ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.

    Articolo 17

    Patenti di guida

    Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul

    territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare

    per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.

    Articolo 18

    Assistenza sanitaria

    1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari

    alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria

    equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

    2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita'

    competenti delle Parti.

    Capo VII

    Privilegi e immunita'

    Articolo 19

    Tributi e diritti doganali

    1. Se utilizzati per ragioni d'istituto, i beni, i redditi ed le altre proprieta' appartenenti ad

    EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.

    2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso

    ufficiale sono esenti dall'imposta sul volume d'affari e da altre forme di tassazione

    indiretta.

    3. L'importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR e'

    esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.

    4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di

    immatricolazione ed automobilistiche.

    5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.

    6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali di

    EUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione

    non si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loro

    territorio.

    7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui e'

    previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere

    soltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietro

    pagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l'esenzione o il

    rimborso.

    8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti che

    costituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilita'.

    9. Non puo' essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasi

    natura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.

    Articolo 20

    Privilegi individuali

    1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che non risieda

    stabilmente nello Stato ospitante, ne' sia un cittadino dello stesso, puo', al momento del

    primo ingresso per assumere servizio in detto Stato - entro un anno dalla data dell'arrivo

    e per un massimo di due spedizioni - importare dallo Stato dell'ultima residenza o dallo

    Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a

    motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o

    acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione

    dall'imposta sul volume d'affari.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del

    personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.

    3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale

    interessato dovra' presentare una domanda alle autorita' dello Stato ospitante entro un

    anno dalla data del suo primo ingresso.

    4. l beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere

    riesportati liberamente.

    5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro

    dell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra,

    sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso

    nello Stato ospitante.

    Articolo 21

    Inviolabilita' dei locali, degli edifici e degli archivi

    1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.

    2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1

    senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della

    Forza EGF. Tale consenso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o

    qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il

    Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera' con

    attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita' delle Parti per

    entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.

    3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilita' degli archivi si

    estendera' a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le

    registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di

    memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati

    nel territorio delle Parti.

    Articolo 22

    Immunita' da provvedimenti esecutivi

    Le proprieta' e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua

    disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro

    detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio

    delle Parti.

    Articolo 23

    Comunicazioni

    1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misuri necessarie a garantire il regolare flusso

    delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.

    2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di

    inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate,

    che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute.

    3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono

    essere oggetto di intercettazioni o interferenza.

    Articolo 24

    Domicilio fiscale

    Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprieta', il personale del QG

    permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini'

    dell'adempimento dei proprio incarico al servizio del QG permanente, sara' considerato

    come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio

    per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applichera' anche ai

    familiari che non esercitino attivita' professionali o commerciali all'interno dello Stato

    ospitante.

    Capo VIII

    Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare

    Articolo 25

    Giurisdizione penale e disciplinare

    1. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e

    disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare e

    civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in

    parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato

    insieme a tali forze.

    2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare

    la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati

    commessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.

    3. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione

    esclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle

    leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato

    d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativi

    alla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base alle

    leggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

    4. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare

    la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonche' sui loro familiari, nel caso

    di reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi ma

    non in base alle leggi dello Stato d'origine.

    5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:

    a) le autorita' competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di priorita' nell'esercizio

    della giurisdizione sui personale militare e civile laddove detto personale civile sia

    soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare

    dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:

    i) reati commessi esclusivamente contro le proprieta' o la sicurezza di detto Stato o

    reati commessi esclusivamente contro la persona o le proprieta' del personale

    militare o civile di detto Stato o di un familiare;

    ii) reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento di

    attivita' di servizio;

    b) nel caso di reati di altra natura, le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato

    ricevente avranno il diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione;

    c) qualora lo Stato che ha il diritto di priorita' decida di non esercitare la giurisdizione,

    dovra' notificarlo alle autorita' dell'altro Stato nel piu' breve tempo possibile. Le

    autorita' dello Stato che ha il diritto di priorita' prenderanno in debita considerazione

    la richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorita' dell'altro

    Stato, nei casi in cui l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.

    6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Stato

    sono inclusi:

    a) il tradimento nei confronti dello Stato;

    b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficiali

    di tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.

    7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorita'

    dello Stato d'origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o

    dello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cui

    essi siano membri della forza dello Stato d'origine.

    Articolo 26

    Assistenza legale reciproca

    1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forza

    o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato

    ricevente e per la consegna degli stessi all'autorita' chiamata ad esercitare la sua

    giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.

    2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno

    tempestivamente alle autorita' militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membro

    di una forza o di un membro civile o di un familiare.

    3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia

    nella disponibilita' dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente

    intendano esercitare la propria giurisdizione, sara' assicurata dallo Stato d'origine finche'

    la persona non sara' rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.

    4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini

    necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il

    sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali

    oggetti puo' tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito

    dall'autorita' che procede alla consegna.

    5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi

    sia concorso di giurisdizione.

    6. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita

    considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorita' dello Stato d'origine

    relativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitante

    o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorita' dello Stato d'origine, ai sensi del

    presente articolo.

    Articolo 27

    Rimpatrio, assenza e allontanamento

    1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e' piu' effettivo alla sua forza e non e'

    rimpatriato, le autorita' dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorita'

    dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.

    2. Le autorita' dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorita' dello Stato ospitante

    o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno

    giorni.

    3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale di

    EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il

    personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorita' dello Stato d'origine

    potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato

    ospitante o dello Stato ricevente.

    Capo IX

    Indennizzi

    Articolo 28

    Rinuncia

    1. Ciascuna Parte rinuncera' a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di

    danno procurato alle sue proprieta' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei

    compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:

    a) sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propri

    compiti previsti dal presente Trattato; o

    b) sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro

    equipaggiamento di proprieta' dell'altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a

    condizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o l'equipaggiamento che ha

    provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno

    sia stato provocato ai beni cosi' utilizzati.

    2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di

    ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.

    3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applichera' al danno, alle ferite o al decesso

    dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale

    danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.

    4. Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere

    l'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito

    dal CIMIN.

    Articolo 29

    Danno a terzi

    1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai

    beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal

    presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddiviso

    dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese di

    attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:

    a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in

    base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per

    quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR;

    b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di

    indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sara'

    fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;

    c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una

    sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato

    ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da

    detto tribunale, sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate;

    d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sara'

    comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato

    ed ad una proposta di ripartizione in conformita' al presente articolo. In assenza di

    risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara' considerata accettata.

    2. Se, tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i

    costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.

    3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento

    relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o

    nello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio.

    4. Ferme restando le responsabilita' individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni

    di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attivita' di servizio,

    le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:

    a) le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta

    di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo e

    giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della

    persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto;

    b) il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato d'origine, che quindi decidera'

    senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importo

    dello stesso;

    c) se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa e' accettata

    dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le

    autorita' dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed

    informeranno le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro

    decisione e della somma corrisposta;

    d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei

    tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita'

    di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno

    che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di

    indennizzo.

    Articolo 30

    Esame delle circostanze

    Fatto salvo l'articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocati

    durante il servizio, il CIMIN si pronuncera' dopo l'esame del rapporto sulle circostanze

    predisposto dal Comandante EGF.

    Articolo 31

    Esercitazioni ed operazioni

    In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di

    ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, puo'

    essere specificato in un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.

    Articolo 32

    Esperti tecnici o scientifici

    Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una

    delle Parti, che non appartenga ne' al personale militare ne' a quello civile, ma che stia

    svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di

    EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.

    Capo X

    Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali

    Articolo 33

    Consiglio finanziario

    1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da

    ciascuna delle Parti. 2. Il Consiglio finanziario svolgera' le seguenti funzioni:

    a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;

    b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se

    necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre

    all'approvazione del CIMIN;

    c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo

    proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN;

    d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali,

    predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua

    adozione;

    e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno

    superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio

    finanziario riferira' alla successiva riunione del CIMIN;

    f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e' in grado di

    risolvere il contenzioso, questo dovra' essere risolto dal CIMIN;

    g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di

    EUROGENDFOR. Sara' il CIMIN a stabilire le modalita' della revisione.

    3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione,

    l'esame e l'adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti

    nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.

    Articolo 34

    Spese

    1. Le attivita' di EUROGENDFOR prevedono tre tipi di spese:

    a) spese comuni;

    b) spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente;

    c) spese nazionali.

    2. I diversi tipi di spese e le loro modalita' di finanziamento saranno definiti nelle regole

    finanziarie di EUROGENDFOR che devono essere approvate dal CIMIN.

    Articolo 35

    Bilancio 1.

    Il bilancio annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro, dovra'

    comprendere le entrate e le uscite.

    2. Le uscite sono costituite, da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per il

    QG permanente e, dall'altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate alle attivita' di

    EUROGENDFOR.

    3. Le entrate sono costituite dai contributi versati dalle Parti in base ai criteri che saranno

    da loro stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.

    4. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

    Articolo 36

    Revisione dei conti

    Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai

    rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali

    potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in

    possesso del personale di EUROGENDFOR.

    Articolo 37

    Appalti pubblici

    1. EUROGENDFOR puo' indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente ai

    principi in vigore nell'UE.

    2. Le normative in materia di appalti pubblici dell'UE si applicano alle seguenti condizioni:

    a) la pubblicazione di una gara di appalto e' di competenza del Comandante EGF;

    b) sara' possibile ricorrere contro l'attribuzione di un appalto pubblico, senza costi,

    presso il CIMIN, che emettera' la sua decisione entro un mese.

    3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione alle

    gare d'appalto i concorrenti che:

    a) forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti non

    intrattiene relazioni diplomatiche;

    b) perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritiene

    contrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.

    Capo XI

    Disposizioni finali

    Articolo 38 Lingue Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti. Sara'

    possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.

    Articolo 39

    Risoluzione delle controversie

    Le controversie tra le Parti, relative all'interpretazione od all'applicazione del presente

    Trattato, saranno risolte attraverso un negoziato.

    Articolo 40

    Modifiche

    1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potra' essere modificato in

    qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti.

    2. Qualsiasi modifica entrera' in vigore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 46.

    Articolo

    41 Denuncia

    1. Qualsiasi Parte potra', in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato,

    dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositarlo.

    2. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da

    parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di

    denuncia.

    Articolo 42

    Adesione

    1. Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potra'

    richiedere al CIMIN di aderire ai presente Trattato. Dopo aver ricevuto l'approvazione

    delle Parti, in conformita' all'articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informera' lo Stato

    richiedente della decisione delle Parti.

    2. L'adesione avra' luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il

    depositarlo del Trattato, che notifichera' la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte

    e allo Stato che aderisce.

    3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di

    adesione, il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la

    notifica fatta dal depositali () a tutte le Parti.

    Articolo 43

    Status di Osservatore

    1. Gli Stati candidati all'ingresso nell'UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare,

    potranno richiedere lo status di Osservatore. Anche gli Stati membri dell'UE, dotati di una

    forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore come

    primo passo per l'adesione.

    2. Lo status di Osservatore comporta il diritto di distaccare un ufficiale di collegamento

    presso il QG permanente, secondo le norme approvate dal CIMIN.

    Articolo 44

    Status di Partner

    1. Gli Stati membri dell'UE e gli Stati candidati all'adesione all'UE, dotati di una forza che

    abbia statuto militare ed alcune competenze di polizia, possono richiedere lo status di

    Partner.

    2. Il CIMIN definira' i diritti e gli obblighi specifici dei Partner.

    Articolo 45

    Attuazione di accordi o intese

    Il presente Trattato potra' essere integrato da uno o piu' specifici accordi od intese di

     

    Ah e poi i Carabinieri rimarranno tali ma perderanno le stellette (diventeranno civili), andranno sotto il Ministero dell'Interno a tal proposito c'è uno studio ministeriale del processo di smilitarizzazione della gendarmeria francese a quanto ne so.

  4. da quel che mi risulta eurogendafor NON è un corpo di polizia federale (magari arrivassimo ad un FBI europea) è solo un contenitore per utilizzare FF.OO in missioni internazionali fuori dai confini UE similmente alle MSU dei carabinieri , quindi non potrebbe essere utilizzata per motivi interni

     

    Da una lettura del loro statuto non c'è alcun divieto ad operare all'interno dello stato quindi di fatto possono.

     

    tra l'altro eurogendafor non è un corpo dell UE,semplicemente 5 paesi membri del UE( ITALIA , FRANCIA ,SPAGNA , PORTOGALLO , PAESI BASSI ,ROMANIA)hanno creato questa struttura per metterla a disposizione, SE i governi sono d'accordo , di organismi internazionali come UE ONU , NATO e OSCE .

     

    Non proprio, non sono state create per essere messe a disposizione di questi organismi (ma possono esserlo art.5), le Missioni e i compiti sono descritti nell'art.4 e come si legge possono fare praticamente tutto:

     

    1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni

    condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere

    in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il

    rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.

    2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita'

    civile o del comando militare.

    3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di:

    a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;

    b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali

    nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indagine

    penale;

    c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle

    frontiere e attivita' generale d'intelligence;

    d) svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i

    colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti;

    e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;

    f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;

    g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

  5. I Carabinieri hanno avutio un grande ruolo nella storia d'Italia, sopportando a volte contrastati da membri stessi di Governi e Parlamento la pressione del terrorismo e quella ben più costante della criminalità organizzata, e sono conosciuti per l'onestà e il non essere "comprabili" dai delinquenti. A mio parere queste caratteristiche sono dovute alla natura militare dell'Arma,che potrebbe essere snaturata rendendola civile militarmente organizzata, credo quindi che il Parlamento Europeo dovrebbe rivedere questa decisione,nei limiti delle sue competenze

    che sviolinata !!

    i Carabinieri al pari se non più di altre forze di Polizia hanno molte pecche ! sono però molto bravi a insabbiarle (dono dell'essere militari)! vogliamo parlare di Marrazzo e Co. o degli ultimi fatti di San Lazzaro di Savena?

    ad oggi è inutile e dispendioso avere 5 forze di polizia principali più tutte le altre di contorno sarebbe ora di fare un'unificazione.

  6. Vorrei introdurre un fattore di cui non avete ancora parlato, sarebbe l'attacco informatico,

    si fa un gran parlare di guerra "net-centrica" ma si sa che più un sistema è basato su tecnologie informatiche più questo ne è vulnerabile,

    inoltre è noto che i cinesi in molte conferenze di stampo militare hanno affermato che in un eventuale attacco come prima arma userebbero gli hacker a loro disposizione per mandare in tilt i sistemi avversari.

    Se un attacco informatico preventivo avesse successo? potrebbe riportare indietro nel "tempo" gli aerei occidentali facendo tornare preponderanti le qualità dinamiche/avioniche del singolo aereo! no?

  7. visto come si è ridotta la polizia di stato : scaldali sui nocs , episodi di infiltrazioni mafiose , episodi di violenza gratuita anche a sfondo politico ( i CC NON andarono alla diaz a prendere a calci in testa i ragazzini nei sacchi a pelo ) cercherei di evitare in ogni modo una smilitarizzazione e conseguente politicizzazione della benemerita .

     

    già adesso abbiamo commissarii e questori in quota ai partiti e si vedono i risultati

     

    sena contare che accademia e scuola uff.li garantiscono una formazione migliore dell' assunzione per concorso

     

    Ok ma gli scandali sui CC dove li mettiamo? Arrestano Riina e si "dimenticano" di perquisire il suo nascondiglio, il responsabile dei Ris falsifica prove per incastrare unabomber, i carabinieri che ricattano Marrazzo e non si sa cos'altro hanno fatto.... , una buona fetta dei Ros che aveva istituito lo spaccio della droga sequestrata.... ecc ecc

    solo perchè sono più bravi della Polizia a insabbiare le "notizie" su di loro non è che siano migliori.

     

    Hai centrato però un punto i carabinieri hanno nei loro ufficiali una grande forza tendezialmente più compatta e con spirito di corpo di quella che può essere la componente dei Funzionari e dirigenti della Polizia

     

    La cosa migliore sarebbe l'unificazione di tutte le forze di Polizia, ma sapete quanto ci costa questa ormai inutile divisione? pensate a quanti uomini in più ci sarebbero per la nostra sicurezza?

    Un'unica forza di Polizia (qualsiasi nome abbia) con all'interno le varie specialità polizia tributaria della GdF, polizia Forestale ....e così via.

  8. secondo me non è la più adatta al servizio di Polizia Stradale come d'altronde le Subaru Forester sono utili se si va in montagna ok ma per le tangenziali, raccordi autostradali e le altre strade di grande comunicazione (che non siano le autostrade) non son un granchè.

    Sicuramente sono più confortevoli e spaziose delle berline ma a tenuta di strada e prestazioni lascino a desiderare.

    p.s. il parco auto della Polizia acquistato dopo le Marea è tutto in leasing formule 8/6 anni o 200.000 km compresi di manutenzione, inoltre da quello che sò una buona parte dei mezzi di propietà più vecchi sono stati dismessi anche se ancora pienamente operanti proprio per i problemi economici (diminuzione delle polizze assicurative e manutenzione),

    Oltre ai già accennati problemi di approvvigionamento di carburanti e vestiario i reparti volo dalla P.d.S. stanno subendo un progressivo abbandono da parte dei propri piloti in quanto non volano! fanno pochissime ore di volo quindi si licenziano e vanno a lavorare per i privati!!

  9. Il finale poi mi pare che la regia traballa un po'. Ora io non sono il barone Von Richthofen, ma cercare di seminare un nemico che mi sta in coda con una bella cabrata verticale mi sembra proprio l'unica cosa da non e ripeto non provare a fare.

     

    una puntata di "nel centro del mirino" su History channel descriveva un combattimento realmente avvenuto con quella dinamica di un pilota americano ma non ricordo in che guerra, i mezzi coinvolti nè il nome della puntata .

  10. Anche nei Reparti Mobili hanno una aliquota di personale con il corso SAE squadriglia antisequestro eliportata ma non sono forze speciali i berretti verdi al massimo possono essere considerati forza per impieghi speciali cosa ben diversa.

  11. beh definire baschi verdi forza speciale è esagerato, fanno i piantonamenti e l'ordine pubblico ne più ne meno come i normali reparti della Polizia di Stato e Carabinieri,

    allora i reparti mobili della Polizia (ex reparti celeri) si dovrebbero definire forza speciale?

  12. Potrebbe anche essere, in effetti è poco probabile che incontri per caso un elicottero con a bordo l'élite delle forze speciale nemiche, e per caso tu e tutti i tuoi i compagni siete armati di RPG...

     

    Ti confermo infatti altre testate riportano:

     

    ".. a Kabul circola una versione diversa sulla strage: non si tratterebbe di un incidente come tanti che possono accadere sul campo di battaglia, ma di un tranello ben congegnato. E i collaboratori del presidente Hamid Karzai non esitano a raccontare all'agenzia francese Afp e ad altri organi di stampa i dettagli di come le Seals americane sarebbero cadute nella trappola tesa loro da Qari Tahir, uno dei comandanti locali dei Taliban, nella vallata del Tangi, a una ottantina di chilometri dalla capitale.

     

    Secondo queste ricostruzioni, Qari Tahir "ha fatto giungere agli americani delle false informazioni su una riunione di otto leader Taliban di spicco in quella zona della provincia di Wardak". Vennero

     

    subito mandati sul posto dei Rangers dell'esercito americano, i quali, resisi conto del numero degli insorti, chiesero rinforzi alla base. E si alzò subito un elicottero da trasporto CH-47 Chinook con a bordo 38 uomini: 5 uomini d'equipaggio, 22 Seals, di cui molti del Team 6, cioè della squadra che uccise Bin Laden (anche se nessuno dell'elicottero partecipò a quella missione), 3 rambo della Air Force, 7 commandos afgani e un interprete.

     

    Per arrivare in quel punto della vallata del Tangi, il Chinook doveva sorvolare le montagne e scendere attraverso una specie di apertura che era ben nota a Qari Tahir. Il capo degli insorti avrebbe fatto appostare i suoi uomini sui due lati, Al passaggio dell'elicottero, non avendo dei veri e propri missili terra-aria, gli insorti hanno utilizzato dei rpg (rocket propelled grenade), che sono adatti per i carri armati ma in anche in questo si sono rivelati idonei. Colpito al fianco, il Chinook è esploso, cadendo a terra in una nuvola di fuoco e di fumo. Il portavoce dei Taliban ha subito diffuso la notizia. E ai Rangers non è restato che avvertire la base e cominciare a raccogliere i resti dei loro compagni... "

×
×
  • Crea Nuovo...