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Risposte pubblicato da Devildic
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Grandissimo! complementi soprattutto per esserti sbattuto a tradurre !
ma non c'è nula circa i combattimenti contro f16IN e/o f18 ?
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Mah! il cosiddetto "Green Hornet" (F18 alimentato a biofuel) c'è già ,
il motore fondamentalmente è lo stesso del Gripen quindi non è che debbano fare tutto sto lavoro,
sembrerebbe più un'operazione di marketing.
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A distanza di qualche anno, più o meno nella stessa zona, ecco che capita un fatto di cronaca nera che coinvolge due membri dell'Arma dei Carabinieri; a quanto pare in una caserma remota nella campagna presso Rovigo un appuntato dall'impeccabile stato di servizio avrebbe sparato,per motivi ancora ignoti, al comandante ed ad una sfortunata donna presente al momento del fatto. E' immediato ripensare all'analogo episodio ricordato nelle pagine precedenti di questo Topic, anche perchè questi episodi cominciano a ripetersi con una certa frequenza in questa zona.
Non ci sono,per il momento, elementi che facciano pensare alla presenza di una quarta persona in caserma al momento del fatto,anche se indagini minuziose sarebbero in corso.
Che ci sia una mano unica per questi due episodi, così simili fra loro?
Si!
s è trattato di duplice omicidio / suicidio l'appuntato ha ucciso il comandante e sua moglie e poi si è sparato,
come giustamente hai detto si comincia a sentire sempre più spesso parlare di questa scia di sangue troppo a lungo tenuta nel silenzio!
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guarda che non è necessario che la dichiarazione di Petersberg sia citata , una volta ratificato un trattato E' vincolante , tra l'altro la dichiarazione è superata perchè inclusa nel trattato di Amsterdam ,che a sua volta è superato dal trattato di Lisbona ;senza contare che le leggi interne degli stati membri già vietano l uso di FF.OO straniere sul proprio territorio , l' Italia NON fa eccezione
Per quanto ho letto la dichiarazione di Petersberg parla di forze di Difesa mentre il trattato di Velsen Parla esclusivamente di Forze di Polizia ad ordinamento militare che fanno parte delle forze di sicurezza o dell'ordine.
poi se leggeste quelle che postate vedreste che non è vero che eurogendfor è legibus solutus :
Ti sbagli di nuovo ! io l'ho letta la dichiarazione di Velsen e inoltre non mi risulta abbia mai scritto che sono sopra la legge anche se gli art.21 e 22 e secondariamte il 28 e 29 me lo fanno pensare visto che di tali immunità/privilegi non si sono mai visti applicati ad una forza di Polizia!!
Se poi ti riferisci al post n.37 ho ben evidenziato che "il fare tutto" era riferito alla tipologia di compiti da svolgere dell'art.4
ps tornando in Topic ho il presentimento che eurogendfor sia nato anche per dare una base giuridica per opporsi alla smilitarizzazione dei corpi militari di polizia , non a caso i cc ne sono entusiasti promotori
Qui appoggio i tuoi sospetti
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Scusa ho commesso un'errore, tu hai postato il link alla dichiarazione di Petersberg, pensavo invece fosse il trattato di Velsen ovvero quello che istituisce l'Eurgendfor,
Quello che hai postato tu difatti non è indicato nemmeno tra i documenti in premessa del trattato di Velsen che riporto integralmente:
Trattato di Velsen del 18 ottobre 2007
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TRATTATO
Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese,
la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,
per l'istituzione della Forza di Gendarmeria Europea
EUROGENDFOR
Il Regno di Spagna,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Italiana,
il Regno dei Paesi Bassi
e
la Repubblica Portoghese,
qui di seguito denominati le "Parti",
Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre
2004;
Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;
Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;
Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze,
firmato a Londra 1119 giugno 1951;
Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio
2001;
Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a
Helsinki il 1° agosto 1975;
Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale
militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali
e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro
della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del
Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e
civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale
contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;
AI fine di contribuire allo sviluppo dell'Identita' Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare
la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;
concordano
quanto segue:
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 1
Scopo
1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea
operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da
elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i
compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.
2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agii obiettivi, allo statuto,
alle modalita' organizzative e all'operativita' della Forza di Gendarmeria Europea, qui di
seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.
Articolo 2
Principi
Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocita'
e di ripartizione dei costi.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini del presente Trattato, l'espressione:
a) EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:
i) dal QG permanente;
ii) dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di
autorita';
b) QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e
proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente,
nonche' il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;
c) PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto
militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di
personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del
QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;
d) FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle
Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione,
successivamente al trasferimento di autorita', ed un numero limitato di altro
personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;
e) QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area di
operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando e
del controllo della missione;
f) PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri
delle Forze EGF;
g) CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale che
governa EUROGENDFOR;
h) COMANDANTE EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG
permanente e, ove previsto, delle Forze EGF;
i) COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando di
una missione EGF;
j) STATO D'ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;
k) STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio e' situato il QG permanente;
l) STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o
transitano;
m) STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non e' Parte al presente Trattato ma
partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;
n) FAMILIARE indica:
i) il coniuge di un membro del personale del QG permanente;
ii) qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del
personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, a
condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi
registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e
conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato
ospitante;
iii) i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del
convivente ai sensi del punto ii);
iv) i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o
del convivente ai sensi del punto li).
Capo II
Missioni, ingaggio e schieramento
Articolo 4
Missioni e compiti
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni
condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere
in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il
rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.
2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita'
civile o del comando militare.
3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di:
a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;
b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali
nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indagine
penale;
c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle
frontiere e attivita' generale d'intelligence;
d) svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i
colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti;
e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;
f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;
g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
Articolo 5
Inquadramento delle missioni
EUROGENDFOR potra' essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delle
Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre
organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.
Articolo 6
Condizioni di ingaggio e di schieramento
1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta
dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato
per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e
l'organizzazione richiedente.
2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto
la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul
territorio delle altre Parti.
3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati
da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del
posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del
presente Trattato.
Capo III
Aspetti giuridici ed istituzionali
Articolo 7
CIMIN
1. Il CIMIN e' composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle
Parti. La scelta dei rappresentanti e' di competenza nazionale. I particolari relativi alla
composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno
definiti dal regolamento che dovra' essere adottato dallo stesso.
2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimita'. 3. I
compiti generali del CIMIN sono i seguenti:
a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento
strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove
opportuno, con gli Stati contribuenti;
b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;
c) approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche' il criterio di rotazione
per le posizioni chiave in seno al QG permanente;
d) nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della
presidenza;
e) sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;
f) approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal
Comandante EGF;
g) adottare le decisioni concernenti:
i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;
ii) la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;
iii) le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o
altri;
h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta
dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una
coalizione specifica;
i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti
organizzazioni internazionali, in particolare:
i) la designazione del Comandante della Forza EGF;
ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando;
j) approvare la struttura del QG della Forza;
k) garantire la direzione e la valutazione delle attivita' di EUROGENDFOR in caso di
schieramento;
l) stabilire la necessita' di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12,
comma 3.
4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG
permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il
bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.
5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:
a) valuta la conformita' ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattato, ai sensi
dell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione;
b) decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di' EUROGENDFOR,
secondo quanto previsto dall'articolo 43;
c) decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo
quanto previsto dall'articolo 44.
6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso
adottato. Articolo 8 Comandante EGF Il Comandante EGF svolgera' i seguenti compiti
principali:
a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;
b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN;
c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo
conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del
corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od
operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;
d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a
garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture
e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorita'
dello Stato ospitante;
e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno
finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;
f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.
Articolo 9
Capacita' giuridica
1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei
suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita' giuridica di
stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra' conseguentemente,
se necessario, comparire in giudizio.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara' rappresentata dal
Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad
agire per suo conto.
3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia
autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui
EUROGENDFOR e' chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato.
In tal caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.
Capo IV
Infrastrutture del QG permanente
Articolo 10
Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante
1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le
infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture
sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.
2. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure opportune necessarie a garantire la
disponibilita' dei servizi richiesti, in particolare l'elettricita', l'acqua, il gas naturale, i
servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al
QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno
ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorita' delle
Parti.
Articolo 11
Permesso di accesso
Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovra' autorizzare gli
addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione,
ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura del
QG permanente, a condizione che tali attivita' non costituiscano un ostacolo alle normali
operazioni e alla sicurezza.
Capo V
Tutela delle informazioni
Articolo 12
Tutela delle informazioni
1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale
riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.
2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi
internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la
tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa
trasmessi.
3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni
internazionali sara' regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati,
firmati ed approvati dalle Parti.
Capo VI
Disposizioni in materia di personale
Articolo 13
Osservanza delle leggi in vigore
Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi
in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di
EUROGENDFOR non svolgera' attivita' incompatibili con lo spirito del presente Trattato
durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Articolo 14
Ingresso e soggiorno
Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalita' giuridiche
relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari
non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli
stranieri.
Articolo 15
Aspetti medici e legali in caso di decesso
1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita' dello Stato ospitante o
dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento
giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine e' autorizzato a
presenziare all'autopsia.
2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il
trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di
trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Articolo 16
Uniformi e armi
1. Il personale di EUROGENDFOR indossera' la propria uniforme, secondo i rispettivi
regolamenti nazionali. II Comandante EGF potra', ove opportuno, stabilire procedure
specifiche.
2. Il personale di EUROGENDFOR puo' detenere, portare e trasportare armi, munizioni,
altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli
ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.
Articolo 17
Patenti di guida
Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul
territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare
per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.
Articolo 18
Assistenza sanitaria
1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari
alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria
equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita'
competenti delle Parti.
Capo VII
Privilegi e immunita'
Articolo 19
Tributi e diritti doganali
1. Se utilizzati per ragioni d'istituto, i beni, i redditi ed le altre proprieta' appartenenti ad
EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.
2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso
ufficiale sono esenti dall'imposta sul volume d'affari e da altre forme di tassazione
indiretta.
3. L'importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR e'
esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.
4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di
immatricolazione ed automobilistiche.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.
6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali di
EUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione
non si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loro
territorio.
7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui e'
previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere
soltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietro
pagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l'esenzione o il
rimborso.
8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti che
costituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilita'.
9. Non puo' essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasi
natura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.
Articolo 20
Privilegi individuali
1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che non risieda
stabilmente nello Stato ospitante, ne' sia un cittadino dello stesso, puo', al momento del
primo ingresso per assumere servizio in detto Stato - entro un anno dalla data dell'arrivo
e per un massimo di due spedizioni - importare dallo Stato dell'ultima residenza o dallo
Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a
motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o
acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione
dall'imposta sul volume d'affari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del
personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale
interessato dovra' presentare una domanda alle autorita' dello Stato ospitante entro un
anno dalla data del suo primo ingresso.
4. l beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere
riesportati liberamente.
5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro
dell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra,
sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso
nello Stato ospitante.
Articolo 21
Inviolabilita' dei locali, degli edifici e degli archivi
1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.
2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1
senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della
Forza EGF. Tale consenso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o
qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il
Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera' con
attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita' delle Parti per
entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.
3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilita' degli archivi si
estendera' a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le
registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di
memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati
nel territorio delle Parti.
Articolo 22
Immunita' da provvedimenti esecutivi
Le proprieta' e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua
disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro
detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio
delle Parti.
Articolo 23
Comunicazioni
1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misuri necessarie a garantire il regolare flusso
delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.
2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di
inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate,
che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute.
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono
essere oggetto di intercettazioni o interferenza.
Articolo 24
Domicilio fiscale
Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprieta', il personale del QG
permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini'
dell'adempimento dei proprio incarico al servizio del QG permanente, sara' considerato
come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio
per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applichera' anche ai
familiari che non esercitino attivita' professionali o commerciali all'interno dello Stato
ospitante.
Capo VIII
Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare
Articolo 25
Giurisdizione penale e disciplinare
1. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e
disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare e
civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in
parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato
insieme a tali forze.
2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare
la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati
commessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.
3. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione
esclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle
leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato
d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativi
alla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base alle
leggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
4. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare
la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonche' sui loro familiari, nel caso
di reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi ma
non in base alle leggi dello Stato d'origine.
5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:
a) le autorita' competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di priorita' nell'esercizio
della giurisdizione sui personale militare e civile laddove detto personale civile sia
soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare
dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:
i) reati commessi esclusivamente contro le proprieta' o la sicurezza di detto Stato o
reati commessi esclusivamente contro la persona o le proprieta' del personale
militare o civile di detto Stato o di un familiare;
ii) reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento di
attivita' di servizio;
b) nel caso di reati di altra natura, le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato
ricevente avranno il diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione;
c) qualora lo Stato che ha il diritto di priorita' decida di non esercitare la giurisdizione,
dovra' notificarlo alle autorita' dell'altro Stato nel piu' breve tempo possibile. Le
autorita' dello Stato che ha il diritto di priorita' prenderanno in debita considerazione
la richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorita' dell'altro
Stato, nei casi in cui l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.
6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Stato
sono inclusi:
a) il tradimento nei confronti dello Stato;
b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficiali
di tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.
7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorita'
dello Stato d'origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o
dello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cui
essi siano membri della forza dello Stato d'origine.
Articolo 26
Assistenza legale reciproca
1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forza
o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato
ricevente e per la consegna degli stessi all'autorita' chiamata ad esercitare la sua
giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.
2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno
tempestivamente alle autorita' militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membro
di una forza o di un membro civile o di un familiare.
3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia
nella disponibilita' dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente
intendano esercitare la propria giurisdizione, sara' assicurata dallo Stato d'origine finche'
la persona non sara' rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.
4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini
necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il
sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali
oggetti puo' tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito
dall'autorita' che procede alla consegna.
5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi
sia concorso di giurisdizione.
6. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita
considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorita' dello Stato d'origine
relativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitante
o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorita' dello Stato d'origine, ai sensi del
presente articolo.
Articolo 27
Rimpatrio, assenza e allontanamento
1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e' piu' effettivo alla sua forza e non e'
rimpatriato, le autorita' dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorita'
dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.
2. Le autorita' dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorita' dello Stato ospitante
o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno
giorni.
3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale di
EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il
personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorita' dello Stato d'origine
potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato
ospitante o dello Stato ricevente.
Capo IX
Indennizzi
Articolo 28
Rinuncia
1. Ciascuna Parte rinuncera' a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di
danno procurato alle sue proprieta' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei
compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:
a) sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propri
compiti previsti dal presente Trattato; o
b) sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro
equipaggiamento di proprieta' dell'altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a
condizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o l'equipaggiamento che ha
provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno
sia stato provocato ai beni cosi' utilizzati.
2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di
ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.
3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applichera' al danno, alle ferite o al decesso
dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale
danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.
4. Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere
l'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito
dal CIMIN.
Articolo 29
Danno a terzi
1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai
beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal
presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddiviso
dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese di
attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:
a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in
base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per
quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR;
b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di
indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sara'
fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;
c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una
sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato
ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da
detto tribunale, sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate;
d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sara'
comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato
ed ad una proposta di ripartizione in conformita' al presente articolo. In assenza di
risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara' considerata accettata.
2. Se, tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i
costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.
3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento
relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o
nello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio.
4. Ferme restando le responsabilita' individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni
di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attivita' di servizio,
le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:
a) le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta
di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo e
giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della
persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto;
b) il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato d'origine, che quindi decidera'
senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importo
dello stesso;
c) se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa e' accettata
dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le
autorita' dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed
informeranno le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro
decisione e della somma corrisposta;
d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei
tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita'
di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno
che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di
indennizzo.
Articolo 30
Esame delle circostanze
Fatto salvo l'articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocati
durante il servizio, il CIMIN si pronuncera' dopo l'esame del rapporto sulle circostanze
predisposto dal Comandante EGF.
Articolo 31
Esercitazioni ed operazioni
In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di
ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, puo'
essere specificato in un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.
Articolo 32
Esperti tecnici o scientifici
Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una
delle Parti, che non appartenga ne' al personale militare ne' a quello civile, ma che stia
svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di
EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.
Capo X
Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali
Articolo 33
Consiglio finanziario
1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da
ciascuna delle Parti. 2. Il Consiglio finanziario svolgera' le seguenti funzioni:
a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;
b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se
necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre
all'approvazione del CIMIN;
c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo
proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN;
d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali,
predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua
adozione;
e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno
superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio
finanziario riferira' alla successiva riunione del CIMIN;
f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e' in grado di
risolvere il contenzioso, questo dovra' essere risolto dal CIMIN;
g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di
EUROGENDFOR. Sara' il CIMIN a stabilire le modalita' della revisione.
3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione,
l'esame e l'adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti
nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.
Articolo 34
Spese
1. Le attivita' di EUROGENDFOR prevedono tre tipi di spese:
a) spese comuni;
b) spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente;
c) spese nazionali.
2. I diversi tipi di spese e le loro modalita' di finanziamento saranno definiti nelle regole
finanziarie di EUROGENDFOR che devono essere approvate dal CIMIN.
Articolo 35
Bilancio 1.
Il bilancio annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro, dovra'
comprendere le entrate e le uscite.
2. Le uscite sono costituite, da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per il
QG permanente e, dall'altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate alle attivita' di
EUROGENDFOR.
3. Le entrate sono costituite dai contributi versati dalle Parti in base ai criteri che saranno
da loro stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.
4. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Articolo 36
Revisione dei conti
Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai
rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali
potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in
possesso del personale di EUROGENDFOR.
Articolo 37
Appalti pubblici
1. EUROGENDFOR puo' indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente ai
principi in vigore nell'UE.
2. Le normative in materia di appalti pubblici dell'UE si applicano alle seguenti condizioni:
a) la pubblicazione di una gara di appalto e' di competenza del Comandante EGF;
b) sara' possibile ricorrere contro l'attribuzione di un appalto pubblico, senza costi,
presso il CIMIN, che emettera' la sua decisione entro un mese.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione alle
gare d'appalto i concorrenti che:
a) forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti non
intrattiene relazioni diplomatiche;
b) perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritiene
contrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.
Capo XI
Disposizioni finali
Articolo 38 Lingue Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti. Sara'
possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.
Articolo 39
Risoluzione delle controversie
Le controversie tra le Parti, relative all'interpretazione od all'applicazione del presente
Trattato, saranno risolte attraverso un negoziato.
Articolo 40
Modifiche
1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potra' essere modificato in
qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti.
2. Qualsiasi modifica entrera' in vigore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 46.
Articolo
41 Denuncia
1. Qualsiasi Parte potra', in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato,
dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositarlo.
2. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da
parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di
denuncia.
Articolo 42
Adesione
1. Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potra'
richiedere al CIMIN di aderire ai presente Trattato. Dopo aver ricevuto l'approvazione
delle Parti, in conformita' all'articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informera' lo Stato
richiedente della decisione delle Parti.
2. L'adesione avra' luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il
depositarlo del Trattato, che notifichera' la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte
e allo Stato che aderisce.
3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di
adesione, il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la
notifica fatta dal depositali () a tutte le Parti.
Articolo 43
Status di Osservatore
1. Gli Stati candidati all'ingresso nell'UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare,
potranno richiedere lo status di Osservatore. Anche gli Stati membri dell'UE, dotati di una
forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore come
primo passo per l'adesione.
2. Lo status di Osservatore comporta il diritto di distaccare un ufficiale di collegamento
presso il QG permanente, secondo le norme approvate dal CIMIN.
Articolo 44
Status di Partner
1. Gli Stati membri dell'UE e gli Stati candidati all'adesione all'UE, dotati di una forza che
abbia statuto militare ed alcune competenze di polizia, possono richiedere lo status di
Partner.
2. Il CIMIN definira' i diritti e gli obblighi specifici dei Partner.
Articolo 45
Attuazione di accordi o intese
Il presente Trattato potra' essere integrato da uno o piu' specifici accordi od intese di
Ah e poi i Carabinieri rimarranno tali ma perderanno le stellette (diventeranno civili), andranno sotto il Ministero dell'Interno a tal proposito c'è uno studio ministeriale del processo di smilitarizzazione della gendarmeria francese a quanto ne so.
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siamo ritornati al via, come nel Monopoli.
La risposta agli ultimi 3 post, è nel 3° post della discussione.
ma se non vengono aperti i link ..... che fai non replichi ?
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da quel che mi risulta eurogendafor NON è un corpo di polizia federale (magari arrivassimo ad un FBI europea) è solo un contenitore per utilizzare FF.OO in missioni internazionali fuori dai confini UE similmente alle MSU dei carabinieri , quindi non potrebbe essere utilizzata per motivi interni
Da una lettura del loro statuto non c'è alcun divieto ad operare all'interno dello stato quindi di fatto possono.
tra l'altro eurogendafor non è un corpo dell UE,semplicemente 5 paesi membri del UE( ITALIA , FRANCIA ,SPAGNA , PORTOGALLO , PAESI BASSI ,ROMANIA)hanno creato questa struttura per metterla a disposizione, SE i governi sono d'accordo , di organismi internazionali come UE ONU , NATO e OSCE .
Non proprio, non sono state create per essere messe a disposizione di questi organismi (ma possono esserlo art.5), le Missioni e i compiti sono descritti nell'art.4 e come si legge possono fare praticamente tutto:
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni
condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere
in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il
rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.
2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita'
civile o del comando militare.
3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di:
a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;
b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali
nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indagine
penale;
c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle
frontiere e attivita' generale d'intelligence;
d) svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i
colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti;
e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;
f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;
g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
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Per quanto ne sò nella Guardia di Finanza sono ammessi coloro che hanno subito un'operazione !
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I nostri invece fino a quando verranno mantenuti in servizio?
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... sono curioso di sapere quali saranno gli aerei contendenti !
la Russia con i Su30 nel ruolo di aggressor?
l'Usaf con F15 e F16 oppure metterà in campo anche gli F22?
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non vedo nulla!!
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I Carabinieri hanno avutio un grande ruolo nella storia d'Italia, sopportando a volte contrastati da membri stessi di Governi e Parlamento la pressione del terrorismo e quella ben più costante della criminalità organizzata, e sono conosciuti per l'onestà e il non essere "comprabili" dai delinquenti. A mio parere queste caratteristiche sono dovute alla natura militare dell'Arma,che potrebbe essere snaturata rendendola civile militarmente organizzata, credo quindi che il Parlamento Europeo dovrebbe rivedere questa decisione,nei limiti delle sue competenze
che sviolinata !!
i Carabinieri al pari se non più di altre forze di Polizia hanno molte pecche ! sono però molto bravi a insabbiarle (dono dell'essere militari)! vogliamo parlare di Marrazzo e Co. o degli ultimi fatti di San Lazzaro di Savena?
ad oggi è inutile e dispendioso avere 5 forze di polizia principali più tutte le altre di contorno sarebbe ora di fare un'unificazione.
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Vorrei introdurre un fattore di cui non avete ancora parlato, sarebbe l'attacco informatico,
si fa un gran parlare di guerra "net-centrica" ma si sa che più un sistema è basato su tecnologie informatiche più questo ne è vulnerabile,
inoltre è noto che i cinesi in molte conferenze di stampo militare hanno affermato che in un eventuale attacco come prima arma userebbero gli hacker a loro disposizione per mandare in tilt i sistemi avversari.
Se un attacco informatico preventivo avesse successo? potrebbe riportare indietro nel "tempo" gli aerei occidentali facendo tornare preponderanti le qualità dinamiche/avioniche del singolo aereo! no?
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visto come si è ridotta la polizia di stato : scaldali sui nocs , episodi di infiltrazioni mafiose , episodi di violenza gratuita anche a sfondo politico ( i CC NON andarono alla diaz a prendere a calci in testa i ragazzini nei sacchi a pelo ) cercherei di evitare in ogni modo una smilitarizzazione e conseguente politicizzazione della benemerita .
già adesso abbiamo commissarii e questori in quota ai partiti e si vedono i risultati
sena contare che accademia e scuola uff.li garantiscono una formazione migliore dell' assunzione per concorso
Ok ma gli scandali sui CC dove li mettiamo? Arrestano Riina e si "dimenticano" di perquisire il suo nascondiglio, il responsabile dei Ris falsifica prove per incastrare unabomber, i carabinieri che ricattano Marrazzo e non si sa cos'altro hanno fatto.... , una buona fetta dei Ros che aveva istituito lo spaccio della droga sequestrata.... ecc ecc
solo perchè sono più bravi della Polizia a insabbiare le "notizie" su di loro non è che siano migliori.
Hai centrato però un punto i carabinieri hanno nei loro ufficiali una grande forza tendezialmente più compatta e con spirito di corpo di quella che può essere la componente dei Funzionari e dirigenti della Polizia
La cosa migliore sarebbe l'unificazione di tutte le forze di Polizia, ma sapete quanto ci costa questa ormai inutile divisione? pensate a quanti uomini in più ci sarebbero per la nostra sicurezza?
Un'unica forza di Polizia (qualsiasi nome abbia) con all'interno le varie specialità polizia tributaria della GdF, polizia Forestale ....e così via.
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Notizia fresca?
Peccato che il video sia stato postato su youtube l'11 settembre 2011 da un sostenitore delle teorie alternative sull'undici settembre.
Link: 86zeruel
Proprio una fonte affidabile
il sito del link la dava come fresca .... tutto qui!
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Notizia di ieri: Chaney ha dichiarato alla Fox news di aver fatto abbattere lo United 93 :
http://www.primadanoi.it/modules/articolo/article.php?storyid=10485
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secondo me non è la più adatta al servizio di Polizia Stradale come d'altronde le Subaru Forester sono utili se si va in montagna ok ma per le tangenziali, raccordi autostradali e le altre strade di grande comunicazione (che non siano le autostrade) non son un granchè.
Sicuramente sono più confortevoli e spaziose delle berline ma a tenuta di strada e prestazioni lascino a desiderare.
p.s. il parco auto della Polizia acquistato dopo le Marea è tutto in leasing formule 8/6 anni o 200.000 km compresi di manutenzione, inoltre da quello che sò una buona parte dei mezzi di propietà più vecchi sono stati dismessi anche se ancora pienamente operanti proprio per i problemi economici (diminuzione delle polizze assicurative e manutenzione),
Oltre ai già accennati problemi di approvvigionamento di carburanti e vestiario i reparti volo dalla P.d.S. stanno subendo un progressivo abbandono da parte dei propri piloti in quanto non volano! fanno pochissime ore di volo quindi si licenziano e vanno a lavorare per i privati!!
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Il finale poi mi pare che la regia traballa un po'. Ora io non sono il barone Von Richthofen, ma cercare di seminare un nemico che mi sta in coda con una bella cabrata verticale mi sembra proprio l'unica cosa da non e ripeto non provare a fare.
una puntata di "nel centro del mirino" su History channel descriveva un combattimento realmente avvenuto con quella dinamica di un pilota americano ma non ricordo in che guerra, i mezzi coinvolti nè il nome della puntata .
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fonderie camplone
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ti post un link di wiki si dovrebbe capire abbastanza la differenza tra forze speciali e forze per operazioni speciali anche se non ci sono inquadrate la GDF e la PS
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Anche nei Reparti Mobili hanno una aliquota di personale con il corso SAE squadriglia antisequestro eliportata ma non sono forze speciali i berretti verdi al massimo possono essere considerati forza per impieghi speciali cosa ben diversa.
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beh definire baschi verdi forza speciale è esagerato, fanno i piantonamenti e l'ordine pubblico ne più ne meno come i normali reparti della Polizia di Stato e Carabinieri,
allora i reparti mobili della Polizia (ex reparti celeri) si dovrebbero definire forza speciale?
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Potrebbe anche essere, in effetti è poco probabile che incontri per caso un elicottero con a bordo l'élite delle forze speciale nemiche, e per caso tu e tutti i tuoi i compagni siete armati di RPG...
Ti confermo infatti altre testate riportano:
".. a Kabul circola una versione diversa sulla strage: non si tratterebbe di un incidente come tanti che possono accadere sul campo di battaglia, ma di un tranello ben congegnato. E i collaboratori del presidente Hamid Karzai non esitano a raccontare all'agenzia francese Afp e ad altri organi di stampa i dettagli di come le Seals americane sarebbero cadute nella trappola tesa loro da Qari Tahir, uno dei comandanti locali dei Taliban, nella vallata del Tangi, a una ottantina di chilometri dalla capitale.
Secondo queste ricostruzioni, Qari Tahir "ha fatto giungere agli americani delle false informazioni su una riunione di otto leader Taliban di spicco in quella zona della provincia di Wardak". Vennero
subito mandati sul posto dei Rangers dell'esercito americano, i quali, resisi conto del numero degli insorti, chiesero rinforzi alla base. E si alzò subito un elicottero da trasporto CH-47 Chinook con a bordo 38 uomini: 5 uomini d'equipaggio, 22 Seals, di cui molti del Team 6, cioè della squadra che uccise Bin Laden (anche se nessuno dell'elicottero partecipò a quella missione), 3 rambo della Air Force, 7 commandos afgani e un interprete.
Per arrivare in quel punto della vallata del Tangi, il Chinook doveva sorvolare le montagne e scendere attraverso una specie di apertura che era ben nota a Qari Tahir. Il capo degli insorti avrebbe fatto appostare i suoi uomini sui due lati, Al passaggio dell'elicottero, non avendo dei veri e propri missili terra-aria, gli insorti hanno utilizzato dei rpg (rocket propelled grenade), che sono adatti per i carri armati ma in anche in questo si sono rivelati idonei. Colpito al fianco, il Chinook è esploso, cadendo a terra in una nuvola di fuoco e di fumo. Il portavoce dei Taliban ha subito diffuso la notizia. E ai Rangers non è restato che avvertire la base e cominciare a raccogliere i resti dei loro compagni... "
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Comunque in altri siti parla di "imboscata" con RPG
Programma Frecce Tricolori 2013
in Pattuglie Acrobatiche
Inviato
Domani la Pan sarà all' Air Show a Roseto degli Abruzzi (TE)