Infatti il discorso è molto accademico...
La legittima difesa nel nostro ordinamento è certamente l'ultima ratio ma ciò non significa che sia una ipotesi del tutto residuale.
In effetti nel mio precedente post forse ho un pò troppo banalizzato con l'esempio ma quello che volevo rendere chiaro è che ai fini della legittima difesa non è importante il parametro della distanza da cui proviene l'offesa quanto piuttosto l'entità della stessa e, soprattutto, la proporzionalità della difesa rispetto all'offesa che viene arrecata.
Se oltre una certa distanza non fosse possibile parlare di legittima difesa non si capisce perchè sia previsto (nel nostro ordinamento) il porto d'arma lunga per difesa personale...
Ripeto, il discorso è molto accademico ma in teoria si potrebbe invocare la legittima difesa per aver sparato ad un tizio a 200mt cosi come per aver accoltellato qualcuno in un corpo a corpo. Tutto dipende da come si svolgono i fatti in concreto.
Inoltre nel nostro ordinamento non esiste solo la legittima difesa...
ci sarebbe anche l'ipotesi dello stato di necessità che in questi casi potrebbe essere invocata come causa di esclusione della punibilità.
Dai resoconti giornalistici sappiamo che il comandante della Melody, accortosi della presenza dei pirati, aveva fatto oscurare la sua nave; se, per assurdo, fosse riuscito a speronare l'imbarcazione pirata avrebbe potuto essere incriminato per il reato di naufragio con l'aggravante di aver oscurato la nave (art. 428 2° comma c.p. e 1112 codice della navigazione). In questa ipotesi il comandante avrebbe pure potuto ricevere un avviso di garanzia ma comunque non sarebbe stato mai condannato per via del fatto che aveva agito per essere stato costretto dalla necesssità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona ...sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (Art. 54 c.p.).